Somministrazione di Lavoro

Humangest, agenzia per il lavoro del Gruppo SGB, è in grado di offrire un servizio innovativo, affidabile, concreto e personalizzato, che risponde alle esigenze dei nostri clienti esaltandone il potenziale e lavorando, con attenzione e strategia, per il raggiungimento di obiettivi condivisi.
Come funziona la somministrazione di lavoro?
La somministrazione di lavoro è disciplinata dal Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Capo IV) e coinvolge tre soggetti:
▪ Humangest, agenzia per il lavoro del Gruppo SGB autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
▪ il soggetto utilizzatore, che si avvale dei servizi del somministratore per reperire personale;
▪ uno o più lavoratori, assunti dal somministratore e da questi inviati in missione presso l'utilizzatore.
I rapporti contrattuali che regolano la somministrazione sono essenzialmente due:
▪ il contratto commerciale di somministrazione, concluso tra Humangest e l’utilizzatore, e che ha natura commerciale e può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato;
▪ il contratto di lavoro stipulato tra Humangest e lavoratore somministrato, che può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato.
Oneri e responsabilità
La retribuzione viene versata direttamente da Humangest ai lavoratori somministrati e in seguito rimborsata dall'utilizzatore, oltre agli oneri previdenziali (art. 33, comma 2), così come gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali sono a carico del somministratore (art. 37). Eventuali responsabilità per danni arrecati a terzi dai lavoratori nello svolgimento della prestazione lavorativa ricadono invece sull’azienda, ovvero sul soggetto utilizzatore (art. 35, comma 7).
Contratti di somministrazione a tempo indeterminato
È possibile stipulare contratti di somministrazione a tempo indeterminato, applicando la normativa prevista dall’art. 34, comma 1. La somministrazione a tempo indeterminato è consentita per qualsiasi ambito di attività e tipologia di lavoratori, ma nel limite del 20% rispetto al numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore alla data del 1° gennaio dell'anno in cui è concluso il contratto.
Contratti di somministrazione a tempo determinato
I contratti di somministrazione a tempo determinato possono essere perfezionati in osservanza delle norme decretate dal decreto legislativo n. 81/2015 per i contratti a termine (Capo III). Il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o in somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei citati contratti. Il soggetto utilizzatore può essere anche una Pubblica Amministrazione ma, in tale ipotesi, la somministrazione è consentita solo a tempo determinato (art. 36, d.lgs. n. 165/2001), essendo invece vietata la somministrazione a tempo indeterminato (art. 31, comma 4).